Albo gestori ambientali: deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017

Con la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 l'albo gestori ambientali ha individuato i "Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

Dopo una lunga attesa, sono finalmente definiti i requisiti obbligatori e le verifiche necessarie per ottenere la qualifica di Responsabile Tecnico.

La deliberazione si compone di 4 articoli:

  • Articolo 1. Vengono elencati i soggetti e la relativa esperienza necessaria per ricoprire l’incarico. L’Allegato A individua i requisiti minimi declinati per le diverse categorie di iscrizione all'albo. Si evidenzia che per ciascuna classe è ovviamente prevista la verifica iniziale (V), che ha una validità di 5 anni

  • Articolo 2. Le verifiche di aggiornamento possono essere sostenute un anno prima della scadenza. Le materie delle verifiche di aggiornamento sono quelle indicate nell'allegato C, composto da una parte generale e degli argomenti specifici per ciascuna categoria. Qualora il responsabile tecnico sia il legale rappresentante dell’impresa, ed abbia un’esperienza nel settore almeno ventennale, è dispensato dalle verifiche.

  • Articolo 3. Prevede che il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'albo entro il 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della deliberazione in oggetto) può continuare a svolgere l’attività per i successivi 5 anni anche per altre imprese iscritte nella stessa categoria o di categoria inferiore. Il citato soggetto dovrà sostenere la verifica di aggiornamento di responsabile tecnico dal 2 gennaio 2021.

  • Articolo 4. Enumera le deliberazioni dell’albo che verranno abrogate dal 16 ottobre 2017. Infine l’allegato B riporta la dichiarazione di affiancamento del responsabile tecnico in capo a un dipendente dell’impresa iscritta all'albo, come previsto nella lett. d), comma 2 dell’articolo 1 della deliberazione.

Raccomandiamo un’attenta lettura della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 che potete trovare in allegato.




Fonte:
assofermet.it