TRASPORTI RIFIUTI DA AZIENDE

TRASPORTI RIFIUTI DA AZIENDE

Il trasporto di rifiuti può essere effettuato da imprese che siano in possesso di idonea autorizzazione, di cui esistono due tipologie a seconda di chi produce il rifiuto e chi lo trasporta: trasporto per conto proprio e trasporto per conto terzi.

L’impresa che non vuole affidare a terzi il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, o pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg-lt/die può essere autorizzata a seguito della presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente e non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Le aziende non iscritte all’Albo non hanno l’autorizzazione per il trasporto dei rifiuti, se l' azienda non vuole iscriversi all'Albo deve rivolgersi alle imprese autorizzate.

Dove si effettua l'iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali?


La domanda di iscrizione all'Albo
è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa o dell'ente con modalità telematica mediante accesso all’apposito portale delle camere di commercio.

Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti) presentano domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso dispongano di sede secondaria o eleggono domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggono domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.

Quali sono le procedure d’iscrizione all’Albo?


Le procedure d’iscrizione all’albo possono essere di tipo ordinario o semplificato.

La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06, ovvero le imprese che svolgono attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti,  di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Questa procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. 

Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio. 

Le domande relative all’iscrizione sono trasmesse alle Sezioni con modalità telematica mediante accesso autenticato sul portale dell’Albo.


Le procedure di iscrizione semplificata previste dal decreto legislativo 152/2006 e disciplinate dall’articolo 16 del D.M. 120/2014 riguardano:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.


Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie. La comunicazione è presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.


  • Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; 

  • Aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

L'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del Consorzio di Comuni nel cui interesse è svolta l’attività, alla Sezione territorialmente competente.

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per: 

  • Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi; 

  • Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006). 


Sanzioni


L’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 prevede che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: 

  • Con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

  • Con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.