TERRE E ROCCE DA SCAVO: NUOVO DECRETO IN VIGORE
Lo schema di decreto del presidente della Repubblica approvato in Consiglio dei Ministri, introduce nella nostra legislazione un testo di riferimento unico, che supera le molte disposizioni oggi esistenti nella gestione delle terre e rocce da scavo.
L’intervento consentirà, attraverso un sistema più semplice di quello attuale, di migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di competitività del sistema, quali l’abbassamento dei costi connessi all’approvvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, la riduzione dell’utilizzo di materiale di cava, un minore ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l’avvio nei lavori nei cantieri. Più in particolare il decreto ne disciplina la gestione e l’utilizzo dei sottoprodotti, il deposito temporaneo di terre e rocce considerate rifiuti e la loro gestione nei siti da bonificare.
Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione citati dal ministero dell’Ambiente c’è l’eliminazione di autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di “controllo ex post”, basato su meccanismi di autocertificazione da parte degli operatori e sul rafforzamento del sistema dei controlli, eliminando quelli “preventivi” che oggi generano lungaggini amministrative per gli operatori economici e tempi di risposta disomogenei sul territorio. Con questa modifica, che ricalca quella già prevista per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la tempistica per tutti i provvedimenti viene definita in 90 giorni.
Il nuovo decreto prevede poi che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge. Sono inoltre unificati e semplificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ed eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente per quelle individuate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri. Allo stesso tempo sono resi più semplici gli adempimenti derivanti dall’obbligo di comunicare il loro avvenuto utilizzo. È poi prevista dallo schema di Dpr una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce nel sito da bonificare, con procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto della bonifica.
Fonte: greenreport.it