SISTRI: entra in vigore il nuovo decreto.

Oggi, 8 giugno 2016, entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 che abroga il precedente “testo coordinato” del SISTRI (il D.M. n. 52/2011).
Il regolamento: 
- conferma i soggetti obbligati oggi all’iscrizione ed al pagamento del contributo annuale, sempre con riferimento ai soli rifiuti pericolosi,
- conferma le modalità attuali di utilizzo del sistema, che rimane esente da sanzioni fino al 31 dicembre 2016,
- delinea le caratteristiche future del sistema, che sarà oggetto di revisione da parte del concessionario a conclusione delle procedure di affidamento oggi in corso.

Il nuovo decreto (1) riprende i contenuti dei precedenti decreti ministeriali relativi a SISTRI e lascia invariato l’attuale campo di applicazione, rimanendo quindi applicabile ai soli rifiuti pericolosi per (2):
1) i produttori iniziali, che occupano più di dieci dipendenti (3), con riferimento ai soli rifiuti speciali derivanti da:
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
2) i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis, solo se obbligati in quanto produttori iniziali (4), cioè solo se occupano più di dieci dipendenti (3);
3) i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 5 (4);
4) i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi 
- i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero;
- i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (treno, nave, gomma);
5) coloro che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
6) coloro che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o di smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti come “nuovi produttori”;
7) coloro che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali e urbani pericolosi.

Il nuovo decreto non interviene sul sistema sanzionatorio (5) di SISTRI. Rimane quindi ad oggi soggetto a sanzioni solo la mancata iscrizione ed il mancato versamento del contributo annuale (6). Fino al 31 dicembre 2016 non si applicano le sanzioni per il mancato o non corretto utilizzo di SISTRI, essendo ancora obbligatoria (e soggetta al relativo sistema sanzionatorio) la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto cartacei (7).

Fino all’emanazione dei decreti ministeriali che definiranno le nuove modalità di accesso ed utilizzo del sistema di tracciabilità, il nuovo decreto conferma le attuali modalità di utilizzo di SISTRI, cui si accede utilizzando i dispositivi USB (8). Per la tracciabilità dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi rimane previsto l’utilizzo delle black box.
Le procedure di utilizzo di SISTRI rimangono quelle oggi definite dai manuali e dalle guide rese disponibili sul sito di SISTRI, sebbene sia prevista la loro formale approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente (9).

Accogliendo i ripetuti rilievi mossi da Confindustria circa la complessità e la non applicabilità del sistema SISTRI alla reale operatività delle imprese per la gestione dei rifiuti, il decreto delinea le caratteristiche del sistema di tracciabilità che dovrà essere predisposto una volta concluse le procedure di affidamento al nuovo concessionario.
Il sistema prevede
- la sostituzione degli attuali dispositivi USB e black box (10) con strumenti idonei a garantire l’efficacia del sistema;
- la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto
- la compilazione in modalità off-line con trasmissione asincrona dei dati: verrà quindi eliminata l’attuale modalità di compilazione del sistema in tempo reale con l’obbligo di compilazione prima di ogni movimentazione;
- la generazione automatica della comunicazione annuale MUD per i rifiuti oggetto di comunicazione con il nuovo sistema di tracciabilità;
- l’interazione ed il coordinamento del sistema di tracciabilità con le banche dati oggi esistenti presso le pubbliche amministrazioni (Albo Gestori Ambientali, SITRA) e la futura interconnessione con la banca dati dell’ISPRA, che dovrà contenere i dati delle autorizzazioni degli impianti di gestione rifiuti comunicati dalle Regioni (11);
- la garanzia dell’interoperabilità con i sistema gestionali aziendali;
- la sostenibilità dei costi;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.


Fonti:
www.confindustria.tn.it


Note:
(1) Decreto del Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2016, n. 78: “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016.
(2) L’individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI è contenuta nell’art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – a seguito della modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014
(3) Nel calcolo dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti pericolosi. L’articolo 1, comma 1, lettera c), del dm 78/2016 conferma che sono da computare tutti gli addetti con posizione di lavoro
- dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.;
- indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite. La frazione si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino.
(4) Il chiarimento è stato introdotto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. n. 78/2016
(5) Le sanzioni relative a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016
(6) Il d.m. n. 78/2016, pur prevedendo una futura revisione degli importi dei contributi annuali, conferma per il 2016 gli importi già previsti dal dm 52/2016. Detti importi sono specificati nell’allegato 1 al d.m. 78/2016. Rimane inoltre confermata la scadenza del 30 aprile di ogni anno per il versamento del contributo annuale (art. 7, comma 2, d.m. 78/2016)
(7) La non sanzionabilità dell’utilizzo di SISTRI è stata da ultimo confermata con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8.
(8) Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 78/2016, i soggetti obbligati devono dotarsi di un dispositivo USB per 
- ogni unità locale di produzione o di trattamento di rifiuti speciali pericolosi
- la sede legale per l’attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- per l’interoperabilità, in caso di utilizzo in azienda di software gestionali
(9) D.m. 78/2016, articolo 23, comma 2
(10) Un decreto ministeriale dovrà disciplinare i termini e le modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box e dei relativi dispositivi USB 
(11) D.m. 78/2016, articolo 22