Responsabile tecnico: La fine del regime transitorio slitta al 16 ottobre 2023.
Il 16 ottobre 2023 scadrà il termine entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria dell'idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Uno slittamento di un anno rispetto alla data del 16 ottobre 2022 fissata in origine dalla delibera 6 del 2017, dovuto alla temporanea sospensione delle verifiche nei giorni dell’emergenza pandemica.
L'Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019 sui compiti che il responsabile tecnico deve svolgere per ogni categoria.
CHI È IL RESPONSABILE TECNICO?
Il responsabile tecnico è un’importante figura all’interno dell’azienda che può essere ricoperta solo da chi rispetta alcuni requisiti.
Tutte le imprese e gli enti iscritti nell’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 devono nominare almeno un responsabile tecnico, quest’ultimo ha il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e deve far rispettare la normativa vigente, ossia il testo unico ambientale con le sue modifiche e integrazioni.
Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante dell’impresa, da un dipendente oppure da un soggetto esterno all’organizzazione.
QUALI SONO LE SUE RESPONSABILIT À?
È responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, ponendo particolare attenzione alla qualità del prodotto e alla prestazione realizzata.
QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI NECESSARI PER DIVENTARE RESPONSABILE TECNICO?
1. Morali, per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti:
- Siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- Siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo
- Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
- Siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- Siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
- Non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
2. Di idoneità tecnica e finanziaria, tali requisiti consistono:
- Nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa dispone;
- In un’adeguata dotazione di personale;
- Nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione.
L’idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all’iscrizione.
Quali aziende hanno l’obbligo di incaricare un responsabile tecnico?
Siete una delle seguenti realtà che in base all’attività ed alle tipologie di rifiuti gestiti, per poter operare, deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)?
- Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- Imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- Aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006)
Considerando che il settore dei rifiuti è sempre delicato e sotto la lente d’ingrandimento degli organi di controllo, è fondamentale avere un responsabile tecnico all’interno dell’azienda per una corretta gestione di impianti di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti e soprattutto per la sicurezza sui luoghi di lavoro.