RENTRI- ENTRA IN VIGORE IL 15 GIUGNO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l’entrata in vigore del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. 

Rimandando ad una lettura attenta del decreto in questione, vediamo più nel dettaglio che cos’è questo nuovo Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti e quali soggetti sono tenuti all'iscrizione.

Il primo aspetto da tenere in considerazione è che il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e utilizza la piattaforma dell’Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio. 

Esso è composto da:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti e dei dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione.



Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un’officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche). I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al RENTRI volontariamente. (In allegato è possibile scaricare la tabella con i contributi annuali e il diritto di segreteria). 

Ai soggetti iscritti al RENTRI è data però anche la facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo. 

I soggetti, invece, che sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI sono gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.

L'iscrizione al RENTRI ed i nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicabili dal:
- 14/12/2024 ( entro il 13/02/2025 )
per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui l'articolo 18, a decorrere dal diciottesimo ,use ed entro i sessanta giorni successivi;

- 14/06/2025 ( entro il 14/08/2025 ) per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi:

- 12/12/2025 ( 13/12/2026 ) per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese entro i sessanta giorni successivi.

Entro il 12/12/2023 il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento ( UE ) 2016/679.


🗂️ Allegato Decreto Rentri