Il 16 febbraio 2021 è stato approvato il DPCM 23 dicembre 2020, contenente il nuovo modello per la presentazione della Dichiarazione MUD2021, riguardante i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2020.
La scadenza per la presentazione del MUD è prorogata al 16 giugno 2021.
Soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti e depurazioni delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
Principali modifiche:
• Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPA.
• Gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista l’applicazione dell’art. 184-ter, c.3.
• Nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero.
• Nella comunicazione rifiuti urbani è stata rivista la scheda CG - costi di gestione.
• È stata modificata la comunicazione RAEE con il passaggio da 10 a 6 categorie di RAEE e con l’aggiunta della voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo.
Sono esentati dall'obbligo di presentazione MUD:
• Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonchè per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
• Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione non devono presentare un MUD IN BIANCO.
Inoltre i soggetti che non effettuano la comunicazione prescritta, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila e diecimila euro.