DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI: COS'è? COME SI FA?

In estrema sintesi possiamo definire il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati  prodotti.   Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo ha anche un tassativo  limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare (max 30 metri cubi per rifiuti non pericolosi,  max 10 metri cubi per rifiuti pericolosi).

Inoltre il deposito temporaneo deve essere condotto nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, “nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;  […]devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; […] per alcune categorie di rifiuto, […] sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo (recipienti, coperture, materiale assorbente anti spandimento ecc).”

Solo osservando scrupolosamente queste condizioni il deposito temporaneo non viene considerato:
– uno stoccaggio
,
– un’operazione di recupero o smaltimento
– la messa in riserva
, che fa parte delle operazioni di recupero
– il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti


Per queste operazioni è prevista un’apposita autorizzazione o,  peggio ancora, si rischia di cadere nella “gestione incontrollata di rifiuti” che farebbe immediatamente scattare pesanti sanzioni.
Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.



Fonti: www.asarva.org