SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 33420 DEL 9 SETTEMBRE 2021
ACCETTARE RIFIUTI SENZA APPOSITO FORMULARIO
REATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 256, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 152/2006
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33420 del 9 settembre 2021, si è pronunciata sul conferimento di rifiuti ad un impianto di recupero da parte di soggetti privati, che in realtà risultavano svolgere attività imprenditoriale, non tracciabili, in quanto non accompagnati dal relativo formulario.
I rifiuti non accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto non possono essere accettati dal gestore di un impianto di recupero consapevole delle dichiarazioni fraudolente del conferitore.
Secondo la Corte, la condotta per la quale i ricorrenti sono stati condannati è pacificamente consistita nell'avere "gestito" e "preso in carico" conferimenti di materiale non tracciabili provenienti da soggetti svolgenti attività commerciale in conto proprio o di terzi, con la consapevolezza che le dichiarazioni presentate da questi ultimi erano finalizzate esclusivamente a eludere gli obblighi di documentazione e contenevano informazioni non veritiere. Si tratta, dunque, di una precisa deviazione dalle modalità di esercizio dell’attività di gestione prevista dall’autorizzazione, sanzionabile ai sensi dell’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 33420 del 9 settembre 2021