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RENTRi: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
RENTRi
:
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
è
il nuovo modello di
gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie
per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.
È stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ed entrerà in vigore a inizio 2023, da quel momento, dovranno passare altri 12 mesi prima dell’avvio delle iscrizioni al registro, che a questo punto slittano a
fine 2023, inizio 2024.
Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il RenTRi è suddiviso in due sezioni:
Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il portale è già online e, da fine giugno le imprese hanno potuto
testare
le prime funzionalità.
Quando sarà operativo?
I decreti ministeriali attuativi degli aspetti operativi e tecnici del RENTri sono in fase di preparazione
Dovranno disciplinare:
le modalità di avvio del RENTRi: regole di iscrizione e funzionamento per la condivisione dei dati raccolti anche con Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo;
gli strumenti operativi digitali, per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta, le regole di vidimazione, compilazione e tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale.
Chi sono i soggetti che si devono iscrivere?
Al Registro dovranno iscriversi:
produttori di rifiuti pericolosi
enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Per i rifiuti non pericolosi dovrà iscriversi:
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g)
"ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti".
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTRi, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
Come si accede al RENTRi?
Il primo accesso accesso dovrà essere effettuato dal rappresentante dell’impresa o da un altro soggetto riconosciuto nella visura camerale (ad es. il procuratore).
L’accesso avverrà esclusivamente mediante autenticazione digitale, quindi con SPID, CIE, CNS, TS-CNS.
Quali sono i vantaggi di un registro elettronico?
consentire la trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare e dell’individuazione dei fabbisogni impiantistici:
modificare il sistema sanzionatorio.
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