RENTRi: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

RENTRi: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. 
È stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ed entrerà in vigore a inizio 2023, da quel momento, dovranno passare altri 12 mesi prima dell’avvio delle iscrizioni al registro, che a questo punto slittano a fine 2023, inizio 2024.
Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. 


Il RenTRi è suddiviso in due sezioni:

  • Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il portale è già online e, da fine giugno le imprese hanno potuto testare le prime funzionalità.

Quando sarà operativo?

I decreti ministeriali attuativi degli aspetti operativi e tecnici del RENTri sono in fase di preparazione 

Dovranno disciplinare:

  • le modalità di avvio del RENTRi: regole di iscrizione e funzionamento per la condivisione dei dati raccolti anche con Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo;

  • gli strumenti operativi digitali, per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta, le regole di vidimazione, compilazione e tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale. 

Chi sono i soggetti che si devono iscrivere?

Al Registro dovranno iscriversi:

  • produttori di rifiuti pericolosi

  • enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

  • enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale

  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi

  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti


Per i rifiuti non pericolosi dovrà iscriversi:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

  • commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,

  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,

  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) "ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti".

Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTRi, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. 

Come si accede al RENTRi?

Il primo accesso accesso dovrà essere effettuato dal rappresentante dell’impresa o da un altro soggetto riconosciuto nella visura camerale (ad es. il procuratore). 

L’accesso avverrà esclusivamente mediante autenticazione digitale, quindi con SPID, CIE, CNS, TS-CNS.

Quali sono i vantaggi di un registro elettronico?

  • consentire la trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);

  • ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;

  • ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;

  • garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, per una maggiore efficacia delle attività di controllo;

  • consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare e dell’individuazione dei fabbisogni impiantistici:

  • modificare il sistema sanzionatorio.