ADR: FIRMATO L'ACCORDO M287 RELATIVO AL TRASPORTO RIFIUTI

L'accordo M287, riprende l'accordo scaduto l'1 agosto 2015 (M222), relativo ai trasporti di taluni rifiuti contenenti merci pericolose. 
Oltre a quanto già previsto dal precedente accordo, potranno essere applicate anche le seguenti deroghe:

  • In deroga alla Disposizione speciale 663, l'UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, possono contenere residui che rimangono nella confezione dopo adeguato scarico e che non possono essere rimossi senza grande sforzo.
  • Il trasporto alla rinfusa del numero ONU 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, può essere effettuato secondo i codici BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2 (a condizione che tutte le altre condizioni restino le stesse). In nessun caso è richiesto il marchio di materia pericolosa per l'ambiente.
  • La disposizione transitoria 1.6.1.30 relativa alle etichette e alle marcature non conformi all' ADR edizione 2015 si applica senza limiti di tempo.

L'accordo è valido fino al 1° agosto 2020 per trasporti:

  • Nazionali.
  • Internazionali diretti in uno degli altri paesi che hanno sottoscritto l'accordo multilaterale M287, ovvero ad oggi: Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.

Se si intende eseguire trasporti in virtù di tale accordo multilaterale occorre riportare sul documento di trasporto la scritta “carriage agreed under the terms of 1.5.1. ADR (M287)“; per una panoramica di tutti gli accordi in deroga firmati dall'Italia si rimanda al sito UNECE.